Dal sito web dei "GIOVANI VENETI" riprendo e pubblico a puntate "1o domande"( e 10 risposte) sul tema del diritto dei popoli all'autodeterminazione e sulla resistenza dei Veneti per l'indipendenza.
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1)L'indipendentismo è un fenomeno anacronistico?
Premesso che un Popolo si definisce come insieme di individui, i quali condividono molteplici aspetti tra cui storia, tradizione, lingua, cultura, religione, valori etici, propensione latente a determinate strutture economiche e sociali, oltre che evidenziare un forte legame con il proprio territorio, in cui quel popolo, nel processo storico, si è naturalmente insediato e sviluppato. Detto questo, è fondamentale ricordare che ad ogni Popolo è riconosciuta una serie di diritti, che si possono riassumere nel “diritto all’autodeterminazione dei popoli”, proclamato già nei 14 punti di Wilson del 1919 ed conclamato nella Carta delle Nazioni Unite nel capitolo primo (sui fini ed i principi dell’ONU), articolo primo, paragrafo secondo. Altre fonti di diritto internazionale su cui si basa il diritto di autodeterminazione dei popoli sono: il Patto internazionale sui diritti civili e politici, del 1966 (recepito dall’Italia con legge n. 881 del 1977) la Dichiarazione relativa alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione fra stati, del 1970 (in cui si sancì il divieto di ricorrere a qualsiasi misura coercitiva suscettibile di privare i popoli del loro diritto all'autodeterminazione). l'Atto Finale di Helsinki, del 1975, in cui si afferma il diritto per tutti i popoli di stabilire in piena libertà, quando e come lo desiderano, il loro regime politico senza ingerenza esterna e di perseguire come desiderano il loro sviluppo economico, sociale e culturale. Il contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli consiste in obblighi per gli Stati della Comunità internazionale di non impedire o anche intralciare l'autodeterminazione dei popoli, intesa come libertà degli stessi di autodeterminare il proprio assetto costituzionale. Il principio di autodeterminazione dei popoli costituisce una norma di diritto internazionale generale cioè una norma che produce effetti giuridici (diritti ed obblighi) per tutta la Comunità degli Stati. Inoltre questo principio rappresenta anche una norma di ius cogens, cioè diritto inderogabile (Significa che esso è un principio supremo ed irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale). Il diritto dei Popoli all’autodeterminazione è quindi un diritto sovraordinato rispetto agli ordinamenti dei singoli Stati, inderogabile ed imprescrittibile, cioè che non ha un termine di scadenza che ne limiti l’applicazione nel tempo, e pertanto si può confermare che il bisogno di indipendenza di un popolo è un desiderio che non è mai anacronistico. Nel caso dei Veneti, pensiamo al passato storico del Popolo Veneto, di origini pre-romane, che ha espresso in tutti i campi le sue potenzialità durante 11 secoli ininterrotti di gloriosa sovranità della Veneta Serenissima Repubblica, con una Venezia mai espugnata nel corso di sedici secoli (fondata secondo la tradizione il 25 marzo 421 d.C.). Come pietra di paragone, si pensi che il popolo ucraino è tornato indipendente dopo 400 anni di dominazioni straniere; il popolo polacco è ora indipendente dopo secoli di alterne vicende che lo hanno visto a tratti indipendente, e a tratti spartito tra potenze confinanti; mentre stati come la Slovenia non sono mai storicamente esistiti. Inoltre, possiamo senza dubbio asserire che il Popolo Veneto è stato uno dei primi popoli (se non davvero il primo della Storia) cui sia stato riconosciuto e garantito a livello internazionale il diritto di autodeterminarsi, conquistato col sangue sul campo, battendo le truppe di terra e la marina italiane a Custoza e a Lissa nel 1866: i trattati internazionali del 1866 sulla questione Veneta e i carteggi diplomatici ufficiali fanno emergere esplicitamente la volontà del consesso internazionale di dare ai Veneti la legittimazione a determinare autonomamente il loro futuro. Ciò è stato impedito con la forza dallo Stato italiano, colpevole di aver privato il Popolo Veneto della sua libertà, di aver infangato le prove di questo crimine, e di aver violato i trattati che ha sottoscritto, ingannando con ciò l’intero consesso delle Nazioni e degli Stati. Alla luce di questa breve ma sufficiente disamina, riteniamo fondato e legittimo il diritto del Popolo Veneto a lottare per la propria indipendenza.
Premesso che un Popolo si definisce come insieme di individui, i quali condividono molteplici aspetti tra cui storia, tradizione, lingua, cultura, religione, valori etici, propensione latente a determinate strutture economiche e sociali, oltre che evidenziare un forte legame con il proprio territorio, in cui quel popolo, nel processo storico, si è naturalmente insediato e sviluppato. Detto questo, è fondamentale ricordare che ad ogni Popolo è riconosciuta una serie di diritti, che si possono riassumere nel “diritto all’autodeterminazione dei popoli”, proclamato già nei 14 punti di Wilson del 1919 ed conclamato nella Carta delle Nazioni Unite nel capitolo primo (sui fini ed i principi dell’ONU), articolo primo, paragrafo secondo. Altre fonti di diritto internazionale su cui si basa il diritto di autodeterminazione dei popoli sono: il Patto internazionale sui diritti civili e politici, del 1966 (recepito dall’Italia con legge n. 881 del 1977) la Dichiarazione relativa alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione fra stati, del 1970 (in cui si sancì il divieto di ricorrere a qualsiasi misura coercitiva suscettibile di privare i popoli del loro diritto all'autodeterminazione). l'Atto Finale di Helsinki, del 1975, in cui si afferma il diritto per tutti i popoli di stabilire in piena libertà, quando e come lo desiderano, il loro regime politico senza ingerenza esterna e di perseguire come desiderano il loro sviluppo economico, sociale e culturale. Il contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli consiste in obblighi per gli Stati della Comunità internazionale di non impedire o anche intralciare l'autodeterminazione dei popoli, intesa come libertà degli stessi di autodeterminare il proprio assetto costituzionale. Il principio di autodeterminazione dei popoli costituisce una norma di diritto internazionale generale cioè una norma che produce effetti giuridici (diritti ed obblighi) per tutta la Comunità degli Stati. Inoltre questo principio rappresenta anche una norma di ius cogens, cioè diritto inderogabile (Significa che esso è un principio supremo ed irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale). Il diritto dei Popoli all’autodeterminazione è quindi un diritto sovraordinato rispetto agli ordinamenti dei singoli Stati, inderogabile ed imprescrittibile, cioè che non ha un termine di scadenza che ne limiti l’applicazione nel tempo, e pertanto si può confermare che il bisogno di indipendenza di un popolo è un desiderio che non è mai anacronistico. Nel caso dei Veneti, pensiamo al passato storico del Popolo Veneto, di origini pre-romane, che ha espresso in tutti i campi le sue potenzialità durante 11 secoli ininterrotti di gloriosa sovranità della Veneta Serenissima Repubblica, con una Venezia mai espugnata nel corso di sedici secoli (fondata secondo la tradizione il 25 marzo 421 d.C.). Come pietra di paragone, si pensi che il popolo ucraino è tornato indipendente dopo 400 anni di dominazioni straniere; il popolo polacco è ora indipendente dopo secoli di alterne vicende che lo hanno visto a tratti indipendente, e a tratti spartito tra potenze confinanti; mentre stati come la Slovenia non sono mai storicamente esistiti. Inoltre, possiamo senza dubbio asserire che il Popolo Veneto è stato uno dei primi popoli (se non davvero il primo della Storia) cui sia stato riconosciuto e garantito a livello internazionale il diritto di autodeterminarsi, conquistato col sangue sul campo, battendo le truppe di terra e la marina italiane a Custoza e a Lissa nel 1866: i trattati internazionali del 1866 sulla questione Veneta e i carteggi diplomatici ufficiali fanno emergere esplicitamente la volontà del consesso internazionale di dare ai Veneti la legittimazione a determinare autonomamente il loro futuro. Ciò è stato impedito con la forza dallo Stato italiano, colpevole di aver privato il Popolo Veneto della sua libertà, di aver infangato le prove di questo crimine, e di aver violato i trattati che ha sottoscritto, ingannando con ciò l’intero consesso delle Nazioni e degli Stati. Alla luce di questa breve ma sufficiente disamina, riteniamo fondato e legittimo il diritto del Popolo Veneto a lottare per la propria indipendenza.
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