sabato 22 novembre 2008

PALESTINA:la pena di morte applicata dall'ANP è incostituzionale!

ANP: CENTRO DIRITTI UMANI CHIEDE MORATORIA DELLE ESECUZIONI CAPITALI
15 novembre 2008: il Centro Palestinese per i Diritti Umani (PCHR), con sede a Gaza-City, ha chiesto al presidente Mahmoud Abbas (nella foto) di non ratificare la condanna a morte emessa il 12 novembre nei confronti di un uomo accusato di collaborazionismo a favore di Israele.
Ayman Ahmed 'Awwad Daghamgha, 24enne ex membro dell’Intelligence palestinese, è stato condannato alla fucilazione da un tribunale militare di Betlemme.
Più in generale, il PCHR chiede all’Autorità Nazionale Palestinese di introdurre una moratoria sull’applicazione della pena di morte, dal momento che essa viola gli standard e gli strumenti internazionali sui diritti umani.
Chiede inoltre al presidente Abbas di non approvare nessuna delle condanne capitali finora emesse e di scongiurare la loro implementazione. Ribadendo che l’abolizione della pena capitale non implica benevolenza nei confronti di pericolosi criminali, che devono invece essere soggetti a pene con funzione deterrente, il Centro invita l’Autorità Palestinese a rivedere tutta la legislazione relativa alla pena di morte, in special modo la Legge n° 74 (1936) in vigore nella Striscia di Gaza ed il Codice penale giordano n° 16 (1960), in vigore in Cisgiordania. Il Centro chiede l’adozione di un codice penale unico, in linea con lo spirito degli strumenti internazionali relativi ai diritti umani, in special modo con quelli relativi all’abolizione della pena capitale.
Il giovane Daghamgha è stato riconosciuto colpevole di tradimento in base all’articolo 131/A del Codice Penale Rivoluzionario Palestinese del 1979.
Il Codice Penale Rivoluzionario dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina – fa notare il PCHR – è incostituzionale nell’Autorità Nazionale Palestinese, non essendo stato né presentato né tantomeno approvato dall’organo legislativo.
Il PCHR ha più volte chiesto la sua abolizione, dal momento che viola gli standard internazionali del giusto processo e non prevede procedure eque ed indipendenti per la presentazione di ricorsi.

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