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sabato 14 marzo 2009

Un uomo indagato per violenza sessuale sulla figlia di 3 anni, potra' portare nella sua casa la bambina...

Un uomo indagato per violenza sessuale sulla figlia di 3 anni, potra' portare nella sua casa la bambina e tenerla per il fine settimana. Un giudice di Milano ha infatti respinto il ricorso presentato dagli avvocati della moglie romena separata, con cui si chiedeva di impedire al marito di vedere da solo la bambina, presentando anche l'avviso di chiusura delle indagini nei confronti dell'uomo per presunti abusi sulla figlia, ma il giudice non l'ha ritenuto sufficiente.
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QUESTA E' LA NOTIZIA...Ora,il soggetto,che non riesco a chiamare uomo, è "SOLO" indagato,indagato per violenza sessuale nei confronti della propria figlia di 3 anni...Non è stato ANCORA processato e le indagini sono ANCORA in corso...E,in tutto questo scenario,viene permesso a questo soggetto non solo di vedere la bambina,ma di poterla poterla portare a casa sua "per il fine settimana".Mi chiedo,il soggetto in questione è indagato per violenza sessuale sulla figlioletta,o no?La risposta è affermativa!Quindi,come si può permettere, ad un soggetto ANCORA indagato con l'accusa di aver violentato la figlioletta,di portarsi a casa sua quella che sarebbe la sua vittima?

domenica 8 marzo 2009

NON SOLO MIMOSE................

Le origini della festa dell'8 Marzo risalgono al lontano 1908, quando, pochi giorni prima di questa data, a New York, le operaie dell'industria tessile Cotton scioperarono per protestare contro le terribili condizioni in cui erano costrette a lavorare.
Lo sciopero si protrasse per alcuni giorni, finché l'8 marzo il proprietario Mr. Johnson, bloccò tutte le porte della fabbrica per impedire alle operaie di uscire.
Allo stabilimento venne appiccato il fuoco e le 129 operaie prigioniere all'interno morirono arse dalle fiamme. Successivamente questa data venne proposta come giornata di lotta internazionale, a favore delle donne, da Rosa Luxemburg(nella foto),proprio in ricordo della tragedia.

domenica 7 dicembre 2008

POVERA FAMIGLIA,FAMIGLIA POVERA!

Il criterio di assegnazione del cosiddetto Bonus Familiare offre la occasione per rilevare come anche questa volta la politica ha mancato il suo obiettivo primario di venire incontro alle necessità dei più poveri.
Infatti da uno studio dello stesso Governo risulta che solo il 18 % della somma stanziata andrà assegnato ai nuclei familiari con figli, mentre il resto andrà a singles o a coppie senza figli.
E la ragione di questa assurdità risiede nel criterio con il quale lo Stato Italiano valuta la condizione economica dei suoi cittadini.

Un criterio che dopo avere semplicemente ignorato le necessità vitali di quella parte di popolazione che non produce reddito per un qualsiasi motivo di età, di salute o altro, non riconosce ai contribuenti, se non in misura irrisoria (circa 60 euro mensili a persona per una retribuzione media) le spese per il loro mantenimento.
In tal modo lo Stato Italiano scarica sulle spalle di alcuni coraggiosi (in numero sempre minore in verità stando al tasso di natalità) l’onere gravoso del mantenere e far crescere i nuovi membri della Società,le nuove generazioni alla cui cura è affidato il nostro stesso futuro.Ora è evidente che uno Stato che non voglia essere patrigno, ma voglia curarsi di tutti i suoi membri, senza escluderne nessuno, deve prendere in considerazione il cosiddetto minimo vitale individuale che è grosso modo lo stesso per tutti: neonati e anziani, occupati e disoccupati.
E se è vero che esso si riduce quando si vive in un nucleo familiare da 7000 a circa 5000 euro è anche vero che questa è una ragione in più per favorire la famiglia come la più economica tra le organizzazioni sociali. Occorre dunque che nel valutare la condizione economica di un contribuente vengano considerate le spese da lui effettivamente sopportate per il mantenimento del suo nucleo familiare.
Solo così verranno fuori i veri poveri da soccorrere. Diversamente la famiglia si contrarrà ancor di più.
Ed in futuro avremo forse la Alitalia e la Fiat ma non gli Italiani da fare viaggiare.
Giuseppe Sesta
Palermo, 6 dicembre 2008
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Fonte: www.loradelvespro.blogspot.com












martedì 2 dicembre 2008

CONTRO LE MORTI SUL LAVORO!



iodicobasta@gmail.com

"Ogni offesa a n'autru omu pu fattu ca appatteni a nautru populu, di nautra lingua, religioni o classi sociali a cunsiduru na barbaria"(di Zamenhof)

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Esperanto
ĉian ofendadon de homo pro tio, ke li apartenas al alia gento, lingvo, religio aŭ socia klaso, mi rigardas kiel barbarecon
English
I consider as barbaric any offence to a human being because he belongs to a different people, language, religion or social class
Italiano
ogni offesa a un uomo per il fatto che appartiene a un altro popolo, di diversa lingua, religione o classe sociale la considero una barbarie
Spanish
considero que toda ofensa que se le hace a un ser humano por el hecho de pertenecer a otro pueblo, idioma, religión o clase social es una barbarie
French
je trouve que chaque offense faite aux hommes à cause du fait qu’ils parlent d’autres langues ou qu’ils appartiennent à d’autres peuples, religions ou classes sociales, c’est une barbarie
German
ich halte jede Beleidigung eines Menschen aufgrund seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Religion oder seines sozialen Standes für Barbarei
Russian
я считаю нецивилизованностью всякое оскорбление другого человека в связи с тем, что он принадлежит к другой нации, религии, социальному классу или говорит на другом языке
Arabic
إن أيّ إساءة إلى إنسان لأنتمائه لعرق مختلف،أو لغة، دين أو طبقة اجتماعيّة مختلفة هو عمل متوحش
Chinese
我认为对一个不同种族、不同语言、不同宗教信仰或不同阶层的人进行攻击是一种野蛮的行为
Afrikaans
ek beskou elke vergryp teenoor 'n mens op grond van die feit dat so 'n persoon aan 'n bepaalde volksgroep, taalgroep of sosiale klas behoort, as barbaars
Albanian
e konsideroj barbari çdo fyerje bërë një njeriu për faktin se i përket një popullit tjetër, me gjuhë, fe ose klasë sociale të ndryshme
Aragones
considero que toda afronta que li se fa a una presona por o feito de pertocar á autro lugar, luenga, relichión u clase sozial ye una barbarería
Asturian
considero que cualaquier ofensa que se-y fae a un ser humano pola mor de pertenecer a otru pueblu,idioma, relixón ou clas social ye una barbaridá
Basque
nire aburuz, edozein gizakiri beste herri, hizkuntza, erlijio edo gizarte-klase batekoa izateagatik egiten zaion irain oro basakeria da
Bolognese
tótti cäli ufaiSi fâti a una parsåNna såul parché l’é d un èter pòpol, con längua, religiån o clâs sozièl difaränti, par mé äli én di quî dSuman
Brazilian Portuguese
considero que toda a ofensa a um ser humano pelo fato de pertencer a outro povo, idioma, religião ou classe social é uma barbárie
Bresciano
per me l'è 'na barbarie 'n ofesa che la sabès fad a 'n om sul perch* l'è de 'n otra banda, el gà 'na lèngua diversa o l'èmja de la me religù o scarsèla
Bretone
kavout a ran ez eo barbar n'eus forzh pe dorfed graet a-enep un den o vezañ ma'z eo eus ur bobl pe eus ur relijion all, pe dre ma n'eo ket eus an hevelep live er gevredigezh, pe dre ma komz ur yezh all
Bulgaro
аз смятам всяка обида на човешко същество заради принадлежността му към определен народ, език, религия, или социална класа за варварство
Calabrese
ogni offesa fatta a 'n omu sulu picchì apparteni a 'n atru populu,religgiuni o classi sociali la cunsideru 'na barbaria
Catalano
considero que tota ofensa que es fa a un ésser humà pel fet de pertànyer a un altre poble, idioma, religió o classe social és una barbàrie
Croato
svaku uvredu ljudskoga bića zbog pripadnosti drugačijemu narodu, jeziku, religiji ili društvenoj kategoriji držim barbarstvom
Czech
každou křivdu způsobenou člověku z důvodu odlišné národnosti, jazyka, náboženství nebo společenské třídy považuji za barbarství
Danish
jeg anser enhver krænkelse af mennesket på grund af etnisk tilhørsforhold, sprog, religion eller klasse for det rene barbari
Dutch
ik beschouw elke belediging van een menselijk wezen omwille van volk, taal, godsdienst of sociale klasse als barbaars
Dzoratâi
considèro qu'onn'offeinsa féte à quauquon damachein sa race, sa leinga, sa religïon âobin son ètà dein la sociètâ, l'è onna barbarî
Finnish
minusta on raakalaismaista loukata ihmistä siksi että hän kuuluu eri kansaan, kieleen, uskontoon tai yhteiskuntaluokkaan
Flemish
ik beschouw elke belediging van een menselijk wezen omwille van volk, taal, godsdienst of sociale klasse als barbaars
Furlan
ogni ofese a un omp par il fat cal fâs part a un altri popul, di divierse lenghe, religjon o classe sociâl la consideri une barbaritât
Galego Eonaviego
considero que toda ofensa que se lle faga a daquén por mor de pertencer a outra pobo, idioma ou relixión é uha barbaridade
Galician
considero que toda ofensa que se lle faga a alguén por mor de pertencer a outra pobo, idioma ou relixión é unha barbaridade
Greco
θεωρώ το ίδιο βάρβαρη οποιαδήποτε προσβολή σε ένα ανθρώπινο ον γιατί ανήκει σε διαφορετικό λαό, γλώσσα, θρησκεία ή κοινωνική τάξη
Hebrew
אני רואה כברבריות כול עלבון המופנה לאדם על היותו שייך לעם אחר, שפה, דת, או מעמד חברתי שונים
Hindi
मैं मनुष्य की भिन्नता, अलग ज़बान, धर्म या सामाजिक स्थिति को ले कर किए गए अपमान को जघन्य मानता हूं
Hungarian
minden olyan bántalmazást barbárnak tartok, amelyik azért irányul egy ember ellen, mert annak más a népcsoportja, nyelve, vallása vagy társadalmi osztálya
Japanese
私はいかなる人間への侮蔑も野蛮行為として抑制する。なぜなら彼らは異なる人種・階級に属し、異なった言語、宗教をもつものだからである
Judeo-Spanish
konsidero ke toda ofensa ke se le aze a un benadam por su puevlo, su lingua, su relijion o su klasa sosial es una barbariya
Korean
그 사람이 다른 종족, 다른 언어, 다른 종교 또는 다른 사회적 계층에 속하기 때문에 가하는 어떠한 공격도 나는 야만적이라고 생각한다
Kurdish Kurmanji
ez hemû coreyek heqaret kirin bi însênek, ji bo ku wî/wê ser bi gel,zimên,ol an çînek civakî ya cudaye bi hovane dizanim
Kurdish Sorani
emin hemû cure sûkayetî pê kirdin be însanêk le ber ewey ser be gel, ziman, dîn yan çînêkî komelayetî ciyawaze be karêkî dirindane dadenêm
Latino
omnem iniuriam homini quod natus est alio populo, sermone dissimili, religione vel ordine, barbariem puto
Latvian
es jebkuru uzbrukumu cilvēkam tādēļ, ka viņš ir citāds, ar atšķirīgu valodu, reliģiju vai ir no citas sociālās šķiras, uzskatu par barbarisku
Leonese
creigu que cualquier ofensa que se-y fai a outru home por pertenecer a outru pueblu, por tener outra llingua, relixón ou clas social ye una barbaridá
Limburgian
minse wao aander minse vér de kop staute zjus mêr omdat ze van 'n aander land, taol, reliezje of klas zin, dat zin geen minse
Lithuanian
aš manau, kad užgauti žmogų dėl jo skirtingos tautybės, kalbos, tikėjimo arba socialinės padėties yra barbarizmas
Lombardo Occidentale
a credi che ciaschedoeunna offesa che femm a on òmm perchè l'è divers de nun per pòpol, lengua, religion o class social la sia ona ròbba barbara
Maltese
jien inqis li kull offiza lil xi hadd ghax gej minn gens, lingwa, klsssi, religjon jew razza ohra bhala barbarizmu
Mapunzugun
femgentukefiel ñi üyqtugen mew ta kiñe ñi ka kewün, ka feyentun ka mapu mew wej ka chegen mew fey ta barbarie pikefiñ
Mudnés
tòti agli ofèsi fàti a 'na persòuna sòl per vìa ch'al vìn da 'n'èter paèe, ch'al pèrla 'n'ètra lèngua, al gà 'n'ètra religiòun opùr perché l'è piò puvratt o danaròs che nuetèr per mè l'è un quèl disumàn
Napulitano
ogne nzurdo fatt'a n'essere umano pe bbìa ch'isso appartene a n'atu popolo o n'ata classe, ca parla n'ata lengua o crere a n'ata religgione, me pare na barbària
Paduan
mi penso che ea sia 'na barbàrie ogni ofesa a un omo parchè 'l xe de n'altro pòpoeo, de n'altra lengua, reigion o classe sociàe
Papiamentu
mi ta konsiderá kada ofensa ku ta wòrdu hasí na un persona pasombra e ta pertenesé na un otro pueblo, idioma, religion, òf klase soshal, un barbarie
Persian
من هر گونه بی احترامی به شخص برای اینکه او به گروه ديگری از افراد , به زبان ديگر , مذهب و طبقه اجتماعی دیگر تعلق دارد را وحشیانه می دانم
Piemontese
i consider vira ofèisa à un òm, mach për che a l'é 'd un pòpol, lenga, religion o class social diferenta, tan-me na barbarìa
Polish
każdą obrazę uczynioną człowiekowi za przynależność do innego narodu, za odmienny język, religię lub klasę społeczną uważam za barbarzyństwo
Portuguese
considero que toda a ofensa a um ser humano pelo facto de pertencer a outro povo, idioma, religião ou classe social é uma barbárie
Romagnolo
tòta l'inzòria ad un èltri omèn par e fàt ch'l'è d'un èltra zènta, sa diferènta lèngua, riligiòun e clèsa suzièl, a'm pèr òna barbèri
Roman
ogni offesa a ´n´antr´omo per fatto che appartiene a ´n´antro popolo, de diversa lingua, religgione o classe sociale, la considero ´na barbarie
Romanian
orice ofensă la adresa cuiva pentru că aparţine unui alt popor, unei alte limbi, religii sau clase sociale - eu o consider o barbarie
Serbian
сматрам варварском сваку увреду људском бићу засновану на томе што припада другом народу, језику, религији или друштвеној класи
Sicilianu
ogni offesa a n'autru omu pu fattu ca appatteni a nautru populu, di nautra lingua, religioni o classi sociali a cunsiduru na barbaria
Slovak
každú urážku iného človeka za to že patrí k inému národu, hovorí iným jazykom alebo patrí k inému náboženstvu, považujem za barbarstvo
Swedish
jag anser varje angrepp mot en människa som tillhör ett annat folkslag, ett annat språk, en annan religion eller socialgrupp barbariskt
Traditional Chinese
我認爲對一個不同種族、不同語言、不同宗教信仰或不同階層的人進行攻擊是一種野蠻的行徑
Trevisan
mi me par che sia 'na barbàrie ogni ofesa fata a un omo parchè 'l xe de n'altro pòpoeo, de n'altra lengua, reigion o classe sociàe
Triestino
considero una barbarie qualunque ofesa che se ghe fazi a un essere umano per via che’l ghe pertien a un’altro popolo o a un’altra classe, che’l parla un’altra lingua o che’l prega un altro Dio
Turkish
bir insana farkli bir millet, dil, din veya sosyal sınıftan olduğu için yapılan herhangi bir suçu barbarca buluyorum
Ukrainian
я вважаю нецивілізованим, коли хтось ображає людину через її національність, релігію чи мову
Valencian
considere que tota ofensa que es fa a un ser huma pel fet de perteneixer a atre poble, idioma, religio o classe social es una barbarie
Venetian
par mi, ofèndar uno parché el fa parte de n'altro pòpoło, el ga n'altra łéngua, rełigion o clase sociałe ła xe na roba da bàrbari
Welsh
ystyriaf mai barbaraidd yw unrhyw drosedd yn erbyn dyn am ei fod perthyn i bobl, i iaith, i grefydd neu i ddosbarth cymdeithasol gwahanol
Zeneize
un offeisa ch'a ven fæta à 'n ätro òmmo in caxon do seu appartegnî à un ätro pòpolo, de despægia lengua, religion ò classe soçiale, segondo mi a l'é 'na cösa da bàrbai.
Ludoviko Zamenhof (nella foto sotto)

Ludwik Lejzer Zamenhof (Bialystok, 15 dicembre 1859Varsavia, 1 aprile 1917) è stato un medico, linguista e glottoteta polacco. È universalmente noto per aver fondato le basi dell'esperanto, la lingua ausiliaria internazionale più parlata al mondo.
Il
26 luglio 1887 pubblicò infatti l'
Unua Libro, il primo libro dell'esperanto. Da questo momento la sua attività si divise tra il lavoro di oculista, per mantenere la famiglia, la diffusione dell'esperanto e la costituzione di una "religione pienamente umana", denominata prima hilelismo, poi homaranismo.
Ludwik e Klara ebbero tre figli: Adam, Lidia e Sofia. Adam e Lidia, che si convertì al bahaismo, furono uccisi dai
nazisti.
Il nipote Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof ora vive in Francia.
Il nome
esperanto deriva da uno dei suoi pseudonimi, Doktoro Esperanto.

RAZZISMO DIMENTICATO!

CLICCA:

Quando negli anni '70 eravamo noi a nasconderci... G. A. Stella
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PERICOLO CLANDESTINITA' PER I BLOGS!

Ricevo e posto...........NO ALLA CLANDESTINITÀ'!
La rete italiana è in lutto in difesa della libertà di espressione. Secondo la legge N° 62 del 7/3/2001 siamo tutti in situazione di illegalità e di clandestinità.Tutti noi come Carlo Ruta possiamo essere condannati per stampa clandestina ed il nostro sito/blog può essere oscurato.Aiutaci a sconfiggere la censura che ci opprime!
Ci rivolgiamo a te che hai un blog, un sito, un forum in Italia e, ci rivolgiamo agli internauti di tutto il mondo perchè ognuno faccia la sua parte e diffonda questo messaggio per difendere la neutralità e libertà di Internet.Chiediamo al Parlamento italiano il ritiro immediato del ddl Levi e chiediamo che, senza formule suscettibili di interpretazione, tutti i mezzi internet usati per esprimere e diffondere informazioni ed opinioni, se utilizzati in forma amatoriale, siano sottratti alla legislazione sull’editoria, indipendentemente dalla loro capacità di produrre profitti.
Giuseppe Giulietti nel 2001, come relatore della Legge N° 62 dichiarò che: “La legge sull’editoria non ha mai avuto tra i suoi obiettivi quello di imbrigliare le attività editoriali sulla rete. Sono quindi falsi gli allarmi e le preoccupazioni diffusi in tal senso.”
A distanza di sette anni ed a causa di quella legge, uno di noi, Carlo Ruta è stato condannato per stampa clandestina ed il suo sito è stato oscurato. Le rassicurazioni di allora sono dunque state inutili come lo saranno quelle di oggi e di domani.
Tu che ci stai leggendo, tu che sei uno di noi, non rimanere inerte!
Domani potrebbe capitare anche a te!
Fai sentire la tua voce e lotta insieme a noi per continuare ad esprimere i tuoi pensieri. A questo link troverai tutte le informazioni per fare anche tu la tua parte. Fai sentire a tutti il tuo grido di libertà.Per ricevere via eMail le ultime notizie sulle nostre iniziative, iscriviti alla nostra newsletter inviando un’email a salvaiblog-subscribe@domeus.it

martedì 25 novembre 2008

APARTHEID ITALIANO!

Ricevo,condivido e pubblico...il commento di Roman (Mis) sul post "Il Decreto Gelmini minaccia le scuole primarie dei... comuni Arbëreshë
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Vergogna! Vergogna! Vergogna!
Dopo le "classi per stranieri", ecco una nuova minaccia dal nuovo apartheid italiano!
Stanno tornando i tempi del fascismo che vietava
ai sudtirolesi di usare il tedesco,
ai sardi di usare il sardo,
ai siciliani di usare il siciliano,
addirittura deportando i funzionari nativi dell'Isola nel continente perché forieri di «tendenze separatistiche»?
Roman H. Clarke
Vice Segretario del Movimento per l'Indipendenza della Sicilia.

sabato 22 novembre 2008

PALESTINA:la pena di morte applicata dall'ANP è incostituzionale!

ANP: CENTRO DIRITTI UMANI CHIEDE MORATORIA DELLE ESECUZIONI CAPITALI
15 novembre 2008: il Centro Palestinese per i Diritti Umani (PCHR), con sede a Gaza-City, ha chiesto al presidente Mahmoud Abbas (nella foto) di non ratificare la condanna a morte emessa il 12 novembre nei confronti di un uomo accusato di collaborazionismo a favore di Israele.
Ayman Ahmed 'Awwad Daghamgha, 24enne ex membro dell’Intelligence palestinese, è stato condannato alla fucilazione da un tribunale militare di Betlemme.
Più in generale, il PCHR chiede all’Autorità Nazionale Palestinese di introdurre una moratoria sull’applicazione della pena di morte, dal momento che essa viola gli standard e gli strumenti internazionali sui diritti umani.
Chiede inoltre al presidente Abbas di non approvare nessuna delle condanne capitali finora emesse e di scongiurare la loro implementazione. Ribadendo che l’abolizione della pena capitale non implica benevolenza nei confronti di pericolosi criminali, che devono invece essere soggetti a pene con funzione deterrente, il Centro invita l’Autorità Palestinese a rivedere tutta la legislazione relativa alla pena di morte, in special modo la Legge n° 74 (1936) in vigore nella Striscia di Gaza ed il Codice penale giordano n° 16 (1960), in vigore in Cisgiordania. Il Centro chiede l’adozione di un codice penale unico, in linea con lo spirito degli strumenti internazionali relativi ai diritti umani, in special modo con quelli relativi all’abolizione della pena capitale.
Il giovane Daghamgha è stato riconosciuto colpevole di tradimento in base all’articolo 131/A del Codice Penale Rivoluzionario Palestinese del 1979.
Il Codice Penale Rivoluzionario dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina – fa notare il PCHR – è incostituzionale nell’Autorità Nazionale Palestinese, non essendo stato né presentato né tantomeno approvato dall’organo legislativo.
Il PCHR ha più volte chiesto la sua abolizione, dal momento che viola gli standard internazionali del giusto processo e non prevede procedure eque ed indipendenti per la presentazione di ricorsi.

giovedì 20 novembre 2008

Seminario di studio "Per una nuova dimensione civica", sabato 22 novembre; Casa Pertini, circolo Arci Trecastagni

Questo è il programma aggiornato del seminario di studio che si terrà Sabato 22 novembre a Trecastagni.
SEMINARIO DI STUDI
PER UNA NUOVA DIMENSIONE CIVICA:
Diritti, strumenti e procedure per la tutela dei beni comuni e per lo sviluppo democratico

BIBLIOTECA COMUNALE
via CAVOUR 4 TRECASTAGNI
22 NOVEMBRE 2008

Di fronte alla crisi dei partiti e alla più grave crisi delle istituzioni democratiche che da anni attraversa l’Italia, spesso si dimentica che i grandi cambiamenti hanno bisogno di soggetti nuovi che entrino in gioco o che è necessario ci sia un coinvolgimento di ampi settori della società. La repubblica italiana è nata sul riconoscimento di soggetti prima esclusi e si fonda sulla partecipazione dei cittadini ma di questo spesso non si tiene conto, relegando la cittadinanza a un ruolo marginale legato al momento elettorale o di protesta. Ciò, nonostante il fatto che la costruzione dei diritti e il loro rafforzamento si è avuto soprattutto grazie a quella che in termini "moderni" si definisce dimensione civica o cittadinanza attiva e soprattutto negli anni settanta e poi novanta ha contribuito allo sviluppo democratico e sociale del nostro paese.
Il termine "partecipazione" ha in questo momento una pluralità di significati, di modalità di estrinsecarsi e di strumenti di azione che anche i cittadini spesso non conoscono e quindi non esercitano. Con il rischio di una forte delega a organismi istituzionali o politici (i partiti) e di una sudditanza a poteri non legittimi che utilizzano l’illegalità per governare ai diversi livelli della vita sociale.
Da qui nasce l’esigenza di riflessione, di acquisizione di conoscenze e di competenze, nonché di strumenti per ricostruire una forte dimensione civica in grado di produrre un controllo democratico e anche nuove classi dirigenti per rispondere alla crisi che si sta vivendo e che si sostanzia nella riduzione e nell’affievolimento di diritti consolidati, in deficit democratico, nell’incapacità di rispondere alle questioni più urgenti sul piano economico e sociale soprattutto nell’ambito dei servizi essenziali.
Il seminario si propone di avviare un percorso permanente composto da più momenti caratterizzati sia dall’approfondimento del contesto politico e sociale sia dalla creazione di modalità e strumenti di azione concreta.

DESTINATARI
Il seminario è destinato sia a tutti i soggetti che svolgono una azione istituzionale e politica sia e soprattutto a coloro che intendono attivarsi per rendere più efficace la partecipazione, l’interlocuzione e il controllo sulla pubblica amministrazione e sul funzionamento e la qualità dei servizi pubblici e di interesse generale e quindi:
amministratori;
rappresentanti di forze politiche;
rappresentanti e componenti di associazioni e del volontariato;
cittadini.


PROGRAMMA 22-Novembre 2008
Mattina Ore 9.30
Saluti del Presidente dell’Associazione "Casa Pertini"- Giuseppa Fichera
Presentazione del Seminario - Nino Guglielmino
Relazioni - Avv. Maria Paola Costantini e Avv. Nello Papandrea
il contesto storico e sociale – italiano ed europeo - legato alla cura dei beni comuni e al ruolo dei cittadini (dall’art. 2 all’art. 118 della Costituzione: partiti, movimenti e associazioni; terzo settore e consumatori)
i poteri della Pubblica amministrazione e il controllo da parte dei cittadini (le leggi del 1990 sulla trasparenza amministrativa; le carte dei servizi; il difensore civico; le autorità garanti)
Esempi di costruzione di nuovi diritti e controllo democratico (ambiente, salute e consumatori)
La partecipazione nelle decisioni pubbliche e di impatto sull’ambiente, la salute, ecc. (la legge sulla partecipazione della Regione Toscana)
Dibattito
Ore 13 Pausa Pranzo

Pomeriggio Ore 15,30
Relazioni
Avvocati: Maria Paola Costantini , Nello Papandrea e Adriana Laudani
Gli strumenti e le modalità a disposizione dei cittadini:
Diritto all’informazione; accesso agli atti e partecipazione al procedimento amministrativo: (conferenze dei servizi, ecc.);
azioni preventive nell’ambito dei servizi essenziali e pubblici: monitoraggio e controlli; diffida e inibitoria; reclami e denuncia;
costruzione di politiche pubbliche e interlocuzione
strumenti contro le violazioni dei diritti (la giustizia civile, penale e amministrativa)
Discussione
18,30 Conclusioni - Avvocato Maria Paola Costantini
Ore 19,00 Chiusura dei lavori del seminario
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Casa Pertini
Via Vito Mar Nicolosi 23, Trecastagni - Catania

mercoledì 19 novembre 2008

www.banchearmate.it


TRECASTAGNI, "CASA PERTINI",SEMINARIO DI STUDIO "PER UNA NUOVA DIMENSIONE CIVICA".

Ricevo e pubblico....SEMINARIO DI STUDIO PER UNA NUOVA DIMENSIONE CIVICA:
Diritti, strumenti e procedure per la tutela dei beni comuni e per lo sviluppo democratico.
Di fronte alla crisi dei partiti e alla più grave crisi delle istituzioni democratiche che da anni attraversa l’Italia, spesso si dimentica che i grandi cambiamenti hanno bisogno di soggetti nuovi che entrino in gioco o che è necessario ci sia un coinvolgimento di ampi settori della società. La repubblica italiana è nata sul riconoscimento di soggetti prima esclusi e si fonda sulla partecipazione dei cittadini ma di questo spesso non si tiene conto, relegando la cittadinanza a un ruolo marginale legato al momento elettorale o di protesta. Ciò, nonostante il fatto che la costruzione dei diritti e il loro rafforzamento si è avuto soprattutto grazie a quella che in termini "moderni" si definisce dimensione civica o cittadinanza attiva e soprattutto negli anni settanta e poi novanta ha contribuito allo sviluppo democratico e sociale del nostro paese.
Il termine "partecipazione" ha in questo momento una pluralità di significati, di modalità di estrinsecarsi e di strumenti di azione che anche i cittadini spesso non conoscono e quindi non esercitano. Con il rischio di una forte delega a organismi istituzionali o politici (i partiti) e di una sudditanza a poteri non legittimi che utilizzano l’illegalità per governare ai diversi livelli della vita sociale.
Da qui nasce l’esigenza di riflessione, di acquisizione di conoscenze e di competenze, nonché di strumenti per ricostruire una forte dimensione civica in grado di produrre un controllo democratico e anche nuove classi dirigenti per rispondere alla crisi che si sta vivendo e che si sostanzia nella riduzione e nell’affievolimento di diritti consolidati, in deficit democratico, nell’incapacità di rispondere alle questioni più urgenti sul piano economico e sociale soprattutto nell’ambito dei servizi essenziali.
Il seminario si propone di avviare un percorso permanente composto da più momenti caratterizzati sia dall’approfondimento del contesto politico e sociale sia dalla creazione di modalità e strumenti di azione concreta.
DESTINATARI
Il seminario è destinato sia a tutti i soggetti che svolgono una azione istituzionale e politica sia e soprattutto a coloro che intendono attivarsi per rendere più efficace la partecipazione, l’interlocuzione e il controllo sulla pubblica amministrazione e sul funzionamento e la qualità dei servizi pubblici e di interesse generale e quindi:
amministratori;
rappresentanti di forze politiche;
rappresentanti e componenti di associazioni e del volontariato;
cittadini.
MATTINA (09.30- 13.00)
Il contesto storico e sociale – italiano ed europeo - legato alla cura dei beni comuni e al ruolo dei cittadini (dall’art. 2 all’art. 118 della Costituzione: partiti, movimenti e associazioni; terzo settore e consumatori),i poteri della Pubblica amministrazione e il controllo da parte dei cittadini (le leggi del 1990 sulla trasparenza amministrativa; le carte dei servizi; il difensore civico; le autorità garanti).
Esempi di costruzione di nuovi diritti e controllo democratico (ambiente, salute e consumatori).
La partecipazione nelle decisioni pubbliche e di impatto sull’ambiente, la salute, ecc. (la legge sulla partecipazione della Regione Toscana).
POMERIGGIO ( 15.30- 19.00)
Gli strumenti e le modalità a disposizione dei cittadini:
Diritto all’informazione; accesso agli atti e partecipazione al procedimento amministrativo: (conferenze dei servizi, ecc.);
azioni preventive nell’ambito dei servizi essenziali e pubblici: monitoraggio e controlli; diffida e inibitoria; reclami e denuncia;
costruzione di politiche pubbliche e interlocuzione .
strumenti contro le violazioni dei diritti (la giustizia civile, penale e amministrativa).

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www.casapertini.tk
Casa Pertini
Via Vito Mar Nicolosi 23, Trecastagni - Catania
casapertini@gmail.com

lunedì 17 novembre 2008

"LA COSCIENZA DI RAZZA" (di Giorgio Almirante)

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Da: La Difesa della razza, 5 maggio 1942 - di Giorgio Almirante.
"Il razzismo ha da essere cibo di tutti e per tutti, se veramente vogliamo che in Italia ci sia, e sia viva in tutti, la coscienza della razza. Il razzismo nostro deve essere quello del sangue, che scorre nelle mie vene, che io sento rifluire in me, e posso vedere, analizzare e confrontare col sangue degli altri. Il razzismo nostro deve essere quello della carne e dei muscoli; e dello spirito, sì, ma in quanto lo spirito alberga in questi determinati corpi, i quali vivono in questo determinato paese; non di uno spirito vagolante tra le ombre incerte d’una tradizione molteplice o di un universalismo fittizio e ingannatore. Altrimenti, finiremo per fare il gioco dei meticci e degli ebrei; degli ebrei che, come hanno potuto in troppi casi cambiar nome e confondersi con noi, così potranno, ancor più facilmente e senza neppure il bisogno di pratiche dispendiose e laboriose - fingere un mutamento di spirito e dirsi più italiani di noi, e simulare di esserlo, e riuscire a passare per tali.
Non c’è che un attestato col quale si possa imporre l’altolà al meticciato e all’ebraismo: l’attestato del sangue".

70 anni fa...Un'altra VERGOGNA firmata SAVOIA!


PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA ITALIANA
17 Novembre 1938
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d'Italia Imperatore d'Etiopia
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
CAPO I Provvedimenti relativi ai matrimoni
Art. 1. Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.
Art. 2. Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministero per l'interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.
Art. 3. Fermo il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera. Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.
Art. 4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.
Art. 5. L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà nè alle pubblicazioni nè alla celebrazione del matrimonio. L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
Art. 6. Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'art.5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art.1. Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto disposto dal primo comma dell'art.8 della predetta legge. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
Art. 7. L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 è tenuto a farne immediata denunzia all'autorità competente.
CAPO II Degli appartenenti alla razza ebraica
Art. 8. Agli effetti di legge:
a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;
d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1í ottobre 1938-XVI, apparteneva a religioni diversa da quella ebraica.
Art. 9. L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione.
Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione.Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessione o autorizzazioni della pubblica autorità. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.
Art. 10. I cittadini italiani di razza ebraica non possono:
a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica
c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, nè avere di dette aziende la direzione nè assumervi comunque, l'ufficio di amministrazione o di sindaco;
d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).
Art. 11. Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.
Art. 12. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.
Art. 13. Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:
a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;
c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle dei trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;
f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.
Art. 14. Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell'art 10, nonché dell'art. 13, lett. h):
a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
1. mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola;
2. combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;
3. mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
4. iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;
5. legionari fiumani;
6. abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell'art.16.
Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei registri di stato civile e di popolazione. Il provvedimento del Ministro per l'interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
Art. 15. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.
Art. 16. Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all'art. 14 lett. b), n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.
Art. 17. è vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.
CAPO III Disposizioni transitorie e finali
Art. 18. Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.
Art. 19. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.8, devono farne denunzia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.
Art. 20. I dipendenti degli Enti indicati nell'art.13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 21. I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'art.20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.
Art. 22. Le disposizioni di cui all'art.21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere b),c),d),e),f),g),h), dell'art.13. Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'art.21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previste dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.
Art. 23. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.
Art. 24. Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applichi l'art.23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5.000 e saranno espulsi a norma dell'art.150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.
Art. 25. La disposizione dell'art.24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° ottobrel938-XVI:
a) abbiano compiuto il 65° anno di età;
b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'interno entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 26. Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
Art. 27. Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attivita delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.
Art. 28. E' abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quella del presente decreto.
Art. 29. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare relativo disegno di legge.Ordiniamoche il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 novembre 1938 - XVII
Vittorio Emanuele, Mussolini, Ciano, Solmi, Di Revel, Lantini

lunedì 10 novembre 2008

Auschwitz cambiò la mia vita... e il primo pensiero fu "sono fortunato ad entrarci da turista"...


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Ricevo dal mio fraterno amico Nello del blog "nazioneduesicilie "questo commento al post "9 e 10 novembre 1938...LA NOTTE DEI CRISTALLI! " :
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Caro Orazio, mi sentivo di commentare queste foto, molto dolorose, e credimi da quando nel 1990 visitai il campo di sterminio di Auschwitz cambiò la mia vita, e il primo pensiero fu "sono fortunato ad entrarci da turista".
Ho veramente pianto nel guardare quelle donne nude in fila, nel vedere che una di esse nel vano tentativo di proteggerlo tiene stretto al suo grembo un bambino.
Orazio, da quel giorno del lontano 1990, prego affinchè tutto questo non si ripeta, odio vedere la prepotenza della malavita che ammazza anche davanti ai bambini, odio vedere le lotte politiche ed economiche per conquistare un paese produttore di petrolio, odio sentire notizie di raid americani con morti civili fra cui donne e bambini, che sono solo colpevoli di essere nati ed aver vissuto senza PACE, odio vedere che le mie preghiere in molte parti del mondo suonano come una favola che non diventerà mai realtà.
Nello.
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All'intervento di Nello aggiungo la testimonianza di Elie Wiesel, un ragazzino deportato a Auschwitz:
« Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo, che ha fatto della mia vita una lunga notte e per sette volte sprangata.
Mai dimenticherò quel fumo.
Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui avevo visto i corpi trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo muto.
Mai dimenticherò quelle fiamme che bruciarono per sempre la mia Fede.
Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha tolto per l’eternità il desiderio di vivere.
Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio e la mia anima, e i miei sogni, che presero il volto del deserto.
Mai dimenticherò tutto ciò, anche se fossi condannato a vivere quanto Dio stesso.
Mai. »
(
Elie Wiesel, tratto da La notte. Wiesel fu rinchiuso ad Auschwitz all'età di 15 anni)

BANDO REGIONALE..."la modalità di trasmissione della istanza per la partecipazione e della relativa documentazione non esiste quale Prodotto Postale"!

Ricevo "per conoscenza" e posto con ammirazione...
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Stamattina ho inviato una email/quesito a tutti quelli che leggete nella lettera che riporto sotto. Chi mi risponderà?

Al Direttore dell'Assessorato all'Agricoltura Arch. Giuseppe Morale Palermo
e p.c.

Al Presidente della Regione On.le Raffaele Lombardo Palermo

All'Assessore all'Agricoltura Prof. Giovanni La Via Palermo

All'Assessore alla Presidenza dott. Giovanni Ilarda Palermo

Al Capo dell'Ispettorato dll'Agricoltura dott. Sergio Pollina Siracusa

Al Dirigente della Condotta Agraria dott. Michele Cannatella Francofonte

Al Presidente della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi Sede

Al Al Presidente dei Dottori Agronomidi Catania

OGGETTO: Bando POR 2000/2006, Misura 4.06, Azione 1,2 e 4. Bando 2008.Modalità di trasmissione domanda di partecipazione.
Il sottoscritto dott. agr. Corrado Vigo, iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Catania al n. 536, proprietario di un fondo agrumetato in agro di Francofonte (SR), in relazione al Bando POR indicato in oggetto precisa che:
Dopo la pubblicazione del Bando nella Gazzetta il sottoscritto si è adoperato al fine di poter ottenere tutta la documentazione necessaria per la presentazione dell'istanza, dovendo acquistare delle "macchine e mezzi agricoli".
Dopo aver approntato la voluminosa documentazione il sottoscritto alla data odierna non è stato in grado di poter partecipare al Bando per i motivi che di seguito pare appena il caso di precisare:
nel Bando pubblicato in GURS n. 42 del 12 settembre 2008, all'art. 11 è stato scritto che l'invio del plico contenente l'istanza e tutta la documentazione a corredo sarebbe dovuto avvenire "esclusivamente, a mezzo raccomandata postale A/R con ricevuta di ritorno", e che "Le domande pervenute con modalità diverse da quanto sopra specificato e/o spedite prima del termine prescritto dal presente bando saranno considerate "irricevibili" ed automaticamente escluse"Il sottoscritto, pertanto, prima del giorno 13 del mese di ottobre (data di inizio dell'invio delle istanze per la partecipazione al bando) ha contattato l'Amministrazione Postale, attraverso i suoi Uffici Periferici chiedendo il prodotto Postale indicato nel Bando, ovvero la "Raccomandata A/R con ricevuta di ritorno", ed in tutti gli Uffici interpellati (all'incirca 47 che non sto qui ad indicare per semplificare la lettera, ma che erano dislocati fra la provincia di Catania e quella di Siracusa) ed anche al Numero Verde 803.160, ma la risposta è stata sempre la stessa, ed univoca "la Raccomandata A/R con ricevuta di ritorno" non esiste.
Ho protestato vivamente con i suddetti Uffici, che mi hanno dato una spiegazione convincente, e debbo dire all'unisono, quasi "si fossero messi d'accordo".
Gli Uffici, attraverso i propri Direttori, mi hanno spiegato che la Raccomandata con A/R prevede che l'invio della documentazione dal Mittente al Destinatario avviene attraverso una sistema di spedizione diverso da quello tradizionale, e che il servizio A/R (Avviso di Ricevimento) consente al Mittente di ottenere la certezza della consegna della documentazione attraverso una "cartolina postale" all'uopo compilata, nella quale il destinatario appone una firma per ricevuta e ne scrive anche la data.
Il tutto serve per "certificare" l'avvenuta ricezione.
In ogni Ufficio Postale contattato ho spiegato che inviando per motivi professionali da 24 anni dette Raccomandate A/R mi era ben chiaro il significato delle stesse ed anche le modalità di invio e di ricezione dell'Avviso di Ricevimento, ma che non mi era mai capitato di dover richiedere anche una ulteriore "ricevuta di ritorno", così come espressamente indicato nel Bando.
Tutti gli Uffici Postali contattati mi hanno assicurato che non esiste, in aggiunta al servizio Raccomandata A/R la possibilità di ottenere una successiva "ricevuta di ritorno" così come indicato all.art. 11 del bando, probabilmente atta a certificare l'avvenuta ricezione dell'Avviso di Ricevimento da parte del Mittente con l'ulteriore invio al Destinatario di un'altra "cartolina postale", ma alla lettura del Bando esibito in copia tutti hanno dovuto riconoscere che la modalità di invio indicata non esiste.
Ed eccomi qui a scrivere, perchè a causa di questa impossibilità di partecipare al Bando in oggetto a partire dal primo giorno utile, ovvero dalle ore 08.00 del giorno 13/10/08, mi sono visto di fatto escluso da ogni beneficio per l'acquisto di "macchine e mezzi agricoli", in considerazione del fatto che la modalità di trasmissione della istanza per la partecipazione e della relativa documentazione non esiste quale Prodotto Postale.
Egregio Direttore,La invito, pertanto, a darmi risposta scritta, a stretto giro di email, poichè detta situazione mi ha fin qui arrecato danni, che da agricoltore non credo possa sopportare.
Distinti saluti
Trecastagni, 10/11/2008
dott. agr. Corrado Vigo

domenica 9 novembre 2008

"Quando era stato deportato in quel luogo inspiegabile"...

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Brancolatore ha lasciato commento al post "RAZZA SAVOIA!".Ringrazio caramente "Brancalatore" per questo bellissimo e profondo scritto...e mi piacerebbe tanto conscere il sito del tuo blog.Ti ringrazio anche a nome degli amici da "A Rarika" perchè hai considerato questo blog "un buon posto"dove inviare il tuo scritto.Cordialità e fraternità,Orazio Vasta.
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Questa piccola cosa l'ho scritta in memoria di un nonno che non ho mai conosciuto e questo mi sembra un buon posto dove poggiarla:
ARBEIT MACHT FREI
- Ninu, a chi stà pinzannu?
- A nenti, non staju pinzannu a nenti.
Ovviamente non era vero, seduto sulla brandina,
cigolante come le quattro ossa che si ostinavano a non staccarsi dalla sua pelle rinsecchita, le gambe appese ai tubolari arrugginiti,
Nino stava pensando,
Nino pensava sempre a qualcosa;
Nino non aveva mai pensato così tanto in vita sua come da quando era stato deportato in quel luogo inspiegabile.
Anche se pensare, in quell'inferno gelido, voleva dire solo ricordare, purtroppo.
Ed il ricordo, l'essere costretto a coltivare il ricordo per poter coltivare se stesso, era quello che più gli faceva male, era quell'incessante stillicidio di immagini che si accavallano consumandosi a vicenda, quelle immagini a cui rimaneva aggrappato per ore ed ore e da cui ogni volta un piccolo pezzo si strappava per volare via, per sempre.
Sara non era bella e questo lo sapeva anche lui, ma sapeva (sentiva) anche che nessuna donna al mondo poteva avere gli occhi di Sara, occhi azzurri e severi, occhi avari di dolcezza per ogni altro uomo ma non per lui.
Nino non avrebbe mai saputo che gli occhi di Sara sarebbero stati i testimoni di un futuro a lui negato,
rubato,
impedito;
non avrebbe potuto neanche immaginare che gli occhi di Sara non avrebbero più versato nessuna lacrima, da quel giorno in cui anche la speranza fu assassinata,
perchè tutte le lacrime furono consumate per erigergli un monumento dentro al cuore, un monumento di lacrime che non evaporarono mai.
Gli occhi di Sara che ha vissuto l’intera sua vita senza mai alzare la voce, senza mai chiedere nessun privilegio, nessun favoritismo, senza mai anteporre il suo strazio all’attenzione verso il prossimo.
Una vita passata a ricordare un futuro che non c’è mai stato.
Nino se ne andò in un silenzio perfetto, il silenzio della dignità, e i suoi occhi, da neri che erano, ora morti sembravano azzurri.
- Ninu, a chi stavi pinzannu?
Fine
(Brancolatore)